Guida pratica · Risarcimento
Risarcimento per malasanità: come si ottiene, tempi, costi e cosa si può chiedere
In breve
Si ha diritto al risarcimento quando un errore nella cura ha causato un danno alla salute o la morte del paziente. La richiesta si rivolge di norma alla struttura sanitaria, che ha dieci anni di prescrizione e deve dimostrare di aver agito correttamente. Prima della causa è obbligatorio un tentativo di conciliazione, e il punto di partenza è sempre la cartella clinica, letta da un avvocato e da un medico legale.
Quando si ha diritto al risarcimento
Un esito negativo non basta: servono tre elementi, che il medico legale verifica sui documenti.
- Un danno: una lesione, un peggioramento, una invalidità, la morte del paziente, oppure la perdita di possibilità concrete di guarigione o di sopravvivenza (la cosiddetta perdita di chance).
- Una condotta scorretta: diagnosi, terapia, intervento o assistenza che si sono discostati dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 della legge 24/2017), oppure un'organizzazione carente della struttura.
- Il collegamento tra i due (nesso causale): nel processo civile basta che sia più probabile che non che il danno derivi da quella condotta.
Anche quando la cura è stata corretta, si può avere diritto a un risarcimento se il paziente non è stato informato in modo adeguato su rischi e alternative: la violazione del consenso informato è un danno autonomo.
Contro chi si agisce
La legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco) distingue due posizioni, con regole molto diverse per chi chiede il risarcimento.
| Struttura sanitaria (ospedale, Asl, clinica) | Medico dipendente o convenzionato | |
|---|---|---|
| Tipo di responsabilità | Contrattuale (art. 7 L. 24/2017, art. 1218 c.c.) | Extracontrattuale (art. 2043 c.c.) |
| Prescrizione | 10 anni | 5 anni |
| Chi deve provare cosa | Il paziente prova il danno e il collegamento con la cura; la struttura deve dimostrare di aver agito correttamente o che l'evento era imprevedibile e inevitabile | Il paziente deve provare anche la colpa del medico |
Per questo, nella grande maggioranza dei casi, la richiesta si rivolge alla struttura e alla sua assicurazione. La legge prevede anche l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore della struttura (art. 12 L. 24/2017). Le stesse regole valgono per le cliniche private, convenzionate o no. Il medico libero professionista scelto direttamente dal paziente risponde invece a titolo contrattuale.
Entro quando bisogna agire
Il termine di prescrizione è di 10 anni contro la struttura e di 5 anni contro il medico dipendente. Non decorre necessariamente dal giorno dell'errore, ma da quando il danno si è manifestato ed era riconoscibile come conseguenza delle cure ricevute. Una richiesta scritta di risarcimento (messa in mora) inviata alla struttura interrompe la prescrizione e la fa ripartire da capo.
Anche se i termini sono lunghi, conviene muoversi presto: la documentazione è più facile da ottenere, i ricordi sono precisi e i testimoni reperibili.
I passaggi, dall'inizio alla fine
- Richiesta della cartella clinica. La struttura deve consegnarne copia entro 7 giorni (art. 4 L. 24/2017). Come chiederla, con il modello di richiesta.
- Valutazione legale e medico-legale. Un avvocato e un medico legale leggono i documenti e dicono se ci sono i tre elementi visti sopra. È la fase che decide se vale la pena procedere.
- Richiesta di risarcimento alla struttura e alla sua assicurazione, con la relazione del medico legale di parte. A volte porta già a una proposta.
- Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8 L. 24/2017): di solito un accertamento tecnico preventivo, in cui un consulente nominato dal giudice esamina il caso e tenta un accordo; in alternativa la mediazione.
- Causa civile, se l'accordo non arriva: va iniziata entro 90 giorni dal deposito della relazione del consulente (o dalla scadenza del termine per la conciliazione), con un procedimento semplificato.
- Accordo o sentenza. Il risarcimento viene pagato in genere dall'assicurazione della struttura, con interessi e rivalutazione.
I tempi variano molto da caso a caso: un accordo può arrivare in alcuni mesi, mentre una causa può durare anni.
Cosa si può chiedere
- Danno biologico: la lesione permanente della salute (in punti percentuali di invalidità) e il periodo di malattia temporanea.
- Sofferenza morale e conseguenze sulla vita quotidiana, che aumentano l'importo base quando sono provate.
- Danni economici: spese mediche e di assistenza, perdita di reddito, riduzione della capacità di lavorare.
- Danno da violazione del consenso informato, quando il paziente non ha potuto decidere in modo consapevole.
- In caso di morte del paziente, i familiari possono chiedere il danno da perdita del rapporto parentale, le spese e i danni subiti dal congiunto prima del decesso. Approfondisci.
Come si calcola l'importo
Per il danno alla salute la legge 24/2017 (art. 7, comma 4) rinvia ai criteri del Codice delle assicurazioni private: per le lesioni lievi, fino a 9 punti di invalidità, si applicano i valori dell'art. 139; per le lesioni più gravi, da 10 a 100 punti, la Tabella unica nazionale approvata con il DPR n. 12 del 2025. L'importo dipende dai punti di invalidità stabiliti dal medico legale e dall'età del danneggiato, e può essere aumentato per le circostanze personali.
Il danno da perdita di un familiare si calcola invece con le tabelle elaborate dai tribunali, che tengono conto del legame, dell'età di chi resta e di chi è venuto a mancare, della convivenza.
Per questo nessuno può indicare un importo serio prima di aver letto la documentazione e quantificato l'invalidità.
Quanto costa
Le voci di spesa tipiche sono il compenso dell'avvocato, la relazione del medico legale di parte, il compenso del consulente nominato dal giudice e il contributo unificato per avviare il procedimento. Se il caso si vince, una parte delle spese viene di solito rimborsata dalla controparte.
Con Tutela Malasanità la valutazione del caso è gratuita e il compenso dell'avvocato e dei medici legali è dovuto solo in caso di risarcimento ottenuto, secondo un accordo scritto prima dell'incarico.
Errori da evitare
- Lasciar passare anni senza chiedere la cartella clinica.
- Consegnare originali di referti e documenti: si danno sempre copie.
- Firmare quietanze o accettare proposte dell'assicurazione prima di una valutazione medico-legale.
- Pubblicare sui social accuse con nomi di medici: può esporre a querele e non aiuta il caso.
- Pensare che serva per forza una denuncia penale: l'azione civile per il risarcimento è autonoma.
Domande frequenti
Si può chiedere il risarcimento se sono passati diversi anni?
Spesso sì. Contro la struttura sanitaria il termine è di 10 anni e decorre da quando il danno è stato riconoscibile come conseguenza delle cure. Se nel frattempo è stata inviata una richiesta scritta di risarcimento, il termine è stato interrotto. Conviene far verificare le date sui documenti.
Serve fare una denuncia penale per ottenere il risarcimento?
No. La causa civile per il risarcimento è indipendente dal procedimento penale. La denuncia può avere senso in casi particolari, ma va valutata con l'avvocato perché ha tempi e finalità diverse.
Il paziente era già molto malato: si può comunque chiedere il risarcimento?
Sì, se l'errore ha peggiorato la situazione o ha tolto possibilità concrete di guarigione o di vivere più a lungo. In questi casi si parla di perdita di chance, che è risarcibile anche quando non è certo che con le cure corrette l'esito sarebbe stato diverso.
Chi paga materialmente il risarcimento?
Di norma la struttura sanitaria, attraverso la sua compagnia di assicurazione o con fondi propri se è in autoassicurazione. Il medico dipendente risponde verso il paziente solo in casi limitati.
Quanto costa far valutare il proprio caso?
Con Tutela Malasanità la valutazione è gratuita e senza impegno. Se il caso viene seguito, il compenso è dovuto solo in caso di risarcimento ottenuto, secondo un accordo scritto.
Posso agire anche per un familiare che è morto?
Sì. Coniuge, figli, genitori e, se c'era un legame effettivo, anche fratelli, nipoti e conviventi possono chiedere il risarcimento del danno subito per la perdita del congiunto. Gli eredi possono chiedere anche i danni subiti dal paziente prima del decesso.
Contenuto informativo (art. 35 Codice deontologico forense): non sostituisce una consulenza sul singolo caso.