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Paziente morto, la Asl Roma 5 chiude con una transazione dopo l'accertamento tecnico preventivo

A cura di Avv. Angelo Porzioli ·

In breve

Secondo Tiburno Tv, la Asl Roma 5 ha approvato con una delibera del 27 ottobre 2026 una transazione con gli eredi di un paziente morto nel dicembre 2023 in uno dei suoi ospedali. Gli eredi avevano avviato un accertamento tecnico preventivo, il passaggio che la legge 24/2017 (art. 8) rende obbligatorio prima di una causa per responsabilità sanitaria. Il caso mostra che questa fase non è solo una formalità: può portare a un accordo senza arrivare al processo.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato da Tiburno Tv, che ha letto la delibera pubblicata dall'azienda sanitaria, un paziente è morto il 20 dicembre 2023 in un ospedale della Asl Roma 5, l'azienda che copre Tivoli e la zona a est della Capitale. L'atto non indica quale ospedale né le cause cliniche del decesso, per ragioni di riservatezza.

Il 15 aprile 2026 gli eredi hanno notificato alla Asl un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696-bis del codice di procedura civile. Si tratta di un procedimento in cui un consulente nominato dal giudice esamina il caso con lo scopo, prima di tutto, di favorire un accordo tra le parti.

La Asl ha aperto il sinistro presso la compagnia con cui ha stipulato la polizza di responsabilità civile. L'8 settembre 2026 il Comitato valutazione sinistri dell'azienda ha dato parere favorevole a mettere a disposizione 125 mila euro, cioè la franchigia che resta a carico della Asl. Con la delibera n. 2214 del 27 ottobre 2026 il direttore generale ha autorizzato l'atto di transazione e quietanza, che chiude in via definitiva la vicenda.

La testata non riporta l'importo complessivo dell'accordo né l'esito della consulenza. Dalla delibera, per come è descritta, non risulta un accertamento formale di responsabilità: una transazione è un accordo, non una sentenza.

La regola: prima della causa, il tentativo di conciliazione

La legge 24/2017, detta legge Gelli-Bianco, stabilisce all'art. 8 che chi vuole chiedere in giudizio un risarcimento per responsabilità sanitaria deve prima tentare una soluzione concordata. La strada principale è proprio il ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.). In alternativa si può avviare una mediazione.

Questo passaggio è una condizione di procedibilità: senza, la causa non può andare avanti. Alcuni punti contano per chi lo affronta:

  • la partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione delle strutture e dei professionisti;
  • il consulente è un collegio: la legge (art. 15) richiede un medico legale affiancato da uno specialista della materia;
  • se l'accordo non arriva, la domanda si può proporre in giudizio entro 90 giorni dal deposito della relazione del consulente o dalla scadenza del termine previsto per il procedimento, conservando gli effetti della domanda.

La struttura sanitaria risponde dei danni causati dal proprio personale secondo le regole della responsabilità contrattuale (art. 7 della legge 24/2017 e art. 1218 c.c.). Quando il paziente è deceduto, però, i termini di prescrizione possono cambiare a seconda del danno che i familiari fanno valere: è un punto da verificare subito con un legale.

Le strutture devono inoltre avere una copertura assicurativa o misure analoghe (art. 10). Per questo, come nel caso di Tivoli, nella trattativa entra spesso anche l'assicurazione, con una parte del pagamento a carico dell'azienda.

Per un quadro completo c'è la nostra guida sul risarcimento per malasanità.

Perché questa fase conta

Molti pensano all'accertamento tecnico preventivo come a un adempimento burocratico prima della "vera" causa. In realtà è spesso il momento decisivo. Il parere del consulente nominato dal giudice orienta le scelte di entrambe le parti: se riconosce un errore e un collegamento con il danno, la struttura e l'assicurazione hanno un forte interesse a chiudere. Se lo esclude, chi ha chiesto il risarcimento deve valutare con attenzione se proseguire.

Per questo conviene arrivarci preparati, con documenti completi e una valutazione medico-legale di parte già fatta.

Cosa fare in una situazione simile

  1. Chiedi la copia integrale della cartella clinica, compresi diario clinico e infermieristico, terapie, referti ed esami con gli orari. La struttura deve consegnarla entro 7 giorni (art. 4 della legge 24/2017). Vedi la guida su come chiedere la cartella clinica.
  2. Conserva ogni documento: certificato di morte, eventuale referto autoptico, lettere, email, scontrini delle spese sostenute. Annota la cronologia dei fatti finché il ricordo è fresco.
  3. Fai valutare il caso da un avvocato e da un medico legale prima di avviare il procedimento: servono a capire se esistono un errore e un nesso con il danno.
  4. Partecipa attivamente all'accertamento tramite un consulente di parte, che può presentare osservazioni al collegio nominato dal giudice.
  5. Non firmare accordi o quietanze senza una valutazione completa: una transazione chiude di norma ogni pretesa futura sullo stesso fatto.
  6. Tieni d'occhio i termini: quello di prescrizione e quello di 90 giorni per proseguire in giudizio se la conciliazione fallisce.

Fonti

La notizia è riportata sulla base delle fonti indicate. Dove i fatti sono ancora in corso di accertamento, nessuna responsabilità può considerarsi provata. Questo articolo ha carattere informativo (art. 35 Codice deontologico forense) e non sostituisce una consulenza sul singolo caso.

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